Ultima modifica: 27 Settembre 2023

Accesso civico

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Riferimenti Normativi


Accesso civico semplice:
art. 5, comma 1 D.Lgs 33/2013. L’accesso civico (semplice) è il diritto di “chiunque” di richiedere dati, informazioni e documenti eventualmente non pubblicati nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale. Costituisce quindi un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.

Accesso civico generalizzato:
Art. 5, comma 2 D.Lgs 33/2013.

L’accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di richiedere l’accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli già oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti all’accesso civico generalizzato sono rinvenibili all’articolo 5 bis del D.Lgs. n.33/2013.

Come esercitare il diritto – contatti – modulistica

Elenco delle richieste di accesso civico